TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

OLIMPICA E PARALIMPICA

MILANO CORTINA 2026

Versione 1.1.

 

  1. Introduzione
  2. La Proprietà Intellettuale Olimpica e Paralimpica
  3. Leggi ordinarie a tutela della Proprietà Intellettuale Olimpica e Paralimpica
  4. Legislazione speciale a tutela della Proprietà Intellettuale Olimpica e Paralimpica
  5. Ambush Marketing

 

  1. Introduzione

I segni distintivi dei Giochi di Milano Cortina 2026 esprimono la visione e i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici e costituiscono la rappresentazione visuale degli ideali Olimpici e Paralimpici oltre ad essere un fondamentale asset commerciale.

Gli introiti derivanti dalla concessione dei diritti marketing e televisivi rappresentano, infatti, rispettivamente le due principali fonti di finanziamento per i Giochi Olimpici e Paralimpici. Pertanto, lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale dei Giochi è essenziale al fine di finanziarne l’organizzazione e garantire, più in generale, il futuro dell’intero Movimento Olimpico.

Sulla base di tale assunto, appare evidente che corollario fondamentale di tale modello organizzativo ed economico sia la esclusività delle concessioni di diritti a favore di coloro che decidono di affrontare ingenti investimenti per poter associare se stessi, la propria immagine e il proprio marchio ai Giochi Olimpici e Paralimpici, acquisendo, così, la facoltà di poter designare se stessi come “Olympic Partners”.

Alla luce di quanto sopra, è estremamente importante preservare il valore emotivo e commerciale dei segni distintivi dei Giochi Olimpici e Paralimpici e lo loro unicità attraverso misure di prevenzione e repressione di qualsiasi violazione dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale.

Le presenti Linee Guida sono finalizzate a illustrare la Proprietà Intellettuale Olimpica e Paralimpica, che il Comitato Organizzatore dei Giochi di Milano Cortina 2026 è chiamato a gestire e tutelare, in forza del contratto stipulato tra il CIO e le città ospitanti, il CONI e il Comitato Organizzatore stesso e a richiamare le leggi nazionali e internazionali a tutela delle stesse, nonché la legislazione speciale emanata in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e le leggi che tutelano avverso le pratiche commerciali scorrette, note come Ambush Marketing, messe in atto in relazione a grandi eventi sportivi (ma non solo) di risonanza mondiale, come i Giochi Olimpici e Paralimpici.

  1. La Proprietà Intellettuale Olimpica e Paralimpica

La più nota delle proprietà Olimpiche è rappresentata dai Cinque Cerchi Olimpici, unico simbolo al mondo ad essere protetto da un Trattato Internazionale. Tuttavia, il concetto di Proprietà intellettuale Olimpiche (e Paralimpica) è assai ampio ed eterogeneo e ricomprende ogni emblema, simbolo, marchio, logo, mascotte, inno, designazione, opera protetta dalla legge sul diritto d’autore, design, brevetto, informazione segreta e qualsiasi altro materiale che sia funzionale alla organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

In particolare, rientrano tra le Proprietà Olimpiche e Paralimpiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • L’emblema Olimpico (CINQUE CERCHI OLIMPICI);
  • L’emblema Paralimpico (AGITOS PARALIMPICO);
  • I marchi ufficiali dei Giochi di Milano Cortina 2026;
  • I marchi dei Giochi, laddove per Giochi si deve intendere i Giochi Olimpici e Paralimpici di MILANO CORTINA 2026 e di tutte le edizioni dei Giochi Olimpici presenti e future;
  • I simboli, i pittogrammi, le mascotte, la identità visiva dei Giochi (c.d. “Look of the Games”);
  • Il merchandising ufficiale (ovvero, i prodotti ufficiali recanti i marchi dei Giochi);
  • Le espressioni ufficiali e le designazioni Olimpiche e Paralimpiche, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le parole: OLIMPICO/A/I; OLIMPIADE/I; GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI; OLIMPIADE DI MILANO CORTINA 2026; OLIMPIADE DI MILANO CORTINA; MILANO CORTINA 2026; MILANO CORTINA; GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI; GIOCHI DEL 2026; GIOCHI DI MILANO CORTINA 2026; GIOCHI DI MILANO CORTINA; I XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI e qualsiasi variazione e traduzione in qualsiasi lingua degli stessi;
  • Il motto Olimpico: ‘Altius, Citius, Fortius’ e qualsiasi traduzione in qualsiasi lingua dello stesso;
  • Il credo Olimpico: ‘The most important thing in the Olympic Games is not to win but to take part, just as the most important thing in life is not the triumph but the struggle’ e qualsiasi traduzione in qualsiasi lingua dello stesso;
  • Il motto paralimpico: ‘Spirit in Motion’ e qualsiasi traduzione in qualsiasi lingua dello stesso
  • Il credo paralimpico: ‘To enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and to inspire and excite the world’ e qualsiasi traduzione in qualsiasi lingua dello stesso;
  • La bandiera, la torcia, la fiamma e le medaglie Olimpiche e Paralimpiche, in qualsiasi modo riprodotte;
  • Le immagini e il materiale audiovisivo, le pubblicazioni e qualsiasi altro materiale relativo ai Giochi di Milano Cortina 2026;
  • Le immagini e il materiale audiovisivo di repertorio dei Giochi;
  • I poster dei Giochi e qualsiasi opera protetta dalla legge sul diritto d’autore relativa ai Giochi;
  • Qualsiasi design, brevetto, informazione segreta che sia funzionale alla organizzazione dei Giochi Olimpici.
  1. Leggi ordinarie a tutela della Proprietà Intellettuale Olimpica e Paralimpica

La Proprietà Intellettuale Olimpica e Paralimpica è protetta da leggi ordinarie nazionali e internazionali in materia di marchi, design, di brevetti, di diritto d’autore, concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette, le quali delineano il confine tra attività lecite ed attività illecite.

Tra queste, in particolare:

  • Trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434 (Simbolo Olimpico)

Il simbolo Olimpico, come definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall’Italia con la legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio o altro segno distintivo di impresa, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di espressa autorizzazione scritta del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

  • lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)

Il Codice della Proprietà industriale (“CPI”) vieta la registrazione e/o l’utilizzo non autorizzato di segni distintivi (marchi, nomi a dominio, insegne commerciali, denominazioni sociali) identici o simili ai segni distintivi dei Giochi Olimpici e Paralimpici e prevede ulteriori misure quali, ad esempio, il sequestro dei prodotti violativi dei diritti di proprietà intellettuale, il ritiro dal commercio dei medesimi, la pronuncia di penali per nuove violazioni, la pubblicazione della decisione e il risarcimento dei danni (cfr. articoli 12, 20, 22 e 121 e segg. CPI) .

  • 8 (3) CPI (Segni notori)

L’articolo 8 Comma 3 CPI riserva espressamente, agli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ovvero prescrive che vi sia il loro consenso, la registrazione e l’uso come marchio dei segni notori utilizzati in campo sportivo (tra i quali rientrano i segni distintivi e identificativi dei Giochi), nonché le immagini che riproducano trofei (tra i quali rientrano anche le medaglie Olimpiche e Paralimpiche), le denominazioni e sigle di manifestazioni (ivi comprese le manifestazioni Olimpiche e Paralimpiche), nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Pertanto, ai sensi di detto articolo del CPI, è vietato a terzi la registrazione e l’uso come marchio di dette Proprietà Olimpiche.

Art. 2.598 Codice Civile (Concorrenza sleale)

L’articolo 2.598 del Codice Civile tipizza, vietandole, le fattispecie degli atti di concorrenza sleale tra i quali rientrano l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, l’imitazione servile di prodotti di un concorrente o qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, la appropriazione di pregi ovvero anche l’indebito agganciamento con l’evento Olimpico che gode di visibilità, ed anche i fenomeni di c.d. concorrenza sleale parassitaria e, più in generale, ogni condotta che risulti ingannevole e contraria ai principi della correttezza professionale.

Pertanto, è richiesto alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, affinché nessuna si avvantaggi, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti, dall'utilizzo di metodi contrari all'etica commerciale.

  • Decreto legislativo n. 146 del 2007 (Pratiche commerciali sleali)

La disciplina relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (in particolare l’art. 21 del decreto legislativo n. 146 del 2007) sancisce che è considerata ingannevole, e pertanto vietata, una pratica commerciale che contenga informazioni non rispondenti al vero o che, seppure di fatto corretta, anche nella sua presentazione complessiva, possa indurre o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, possa indurre o sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

  1. la portata degli impegni del professionista (ovvero delle imprese ed i liberi professionisti che esercitano professioni regolamentate), i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
  2. la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti.
  • Legge n. 633 del 1941 (Legge sul Diritto d’autore)

Sono protette ai sensi della legge su diritto d’autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione e dunque, fra queste, rientra anche qualsiasi creatività legata ai Giochi Olimpici e Paralimpici. Sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

L’autore, ovvero il titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera protetta, ha, tra gli altri, il diritto esclusivo di utilizzare, riprodurre e di sfruttare economicamente l’opera e può vietare a terzi non autorizzati la indebita riproduzione e qualsiasi utilizzazione dell’opera protetta.

  • 31 e segg. del CPI (Protezione dei disegni o modelli)

Nell’ordinamento italiano disegno o modello è definito come la forma di un prodotto o il disegno che viene riprodotto su una superficie. Pertanto, nella definizione di disegno o modello, rientrano anche i loghi grafici e i marchi figurativi Olimpici e Paralimpici, nonché qualunque disegno o ornamento collegato ai Giochi, che può essere protetto con una registrazione di disegno o modello.

Come previsto dall’art. 41 CPI, la registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzare, senza il suo consenso, qualunque disegno o modello che produca nell’utilizzatore informato la medesima impressione generale.

È vietata, quindi, la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

  1. Legislazione speciale a tutela della PI Olimpica e Paralimpica

Una efficace tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale in vista e nel corso dello svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici è indispensabile per garantire l’esclusività del diritto degli Olympic Partners e la tutela avverso i tentativi di quanti, senza alcun diritto o autorizzazione, intendono trarre beneficio da un’indebita associazione con i Giochi per conseguirne un vantaggio in ambito commerciale (pratica nota come Ambush Marketing).

Per garantire l’efficacia di tale tutela, il Comitato Olimpico Internazionale richiede per via contrattuale alla città ospitante e, attraverso di essa, al Paese ospitante l’impegno ad emanare una legislazione speciale al fine di rafforzare la salvaguardia offerta dagli strumenti giuridici ordinari sopra menzionati ovvero una “legislazione globale nel Paese ospitante che fornisca una protezione adeguata e tempestiva contro l'ambush marketing, la vendita di biglietti non autorizzati e le violazioni dei diritti di marketing”.

Gli obiettivi che la legislazione olimpica si propone di perseguire coincidono di fatto con quelli del marketing olimpico nei confronti dei quali costituiscono una forma di tutela e di salvaguardia, ovvero proteggere i diritti esclusivi dei partner Olimpici e Paralimpici e fare in modo di assicurare che coloro che non supportano finanziariamente i Giochi Olimpici e Paralimpici non possano trarre profitto dai Giochi stessi, nonché assicurare che il pubblico che acquisti un prodotto che rechi i marchi Olimpici e Paralimpici ottenga un prodotto di qualità e che sia effettivamente associato ai Giochi Olimpici e impedire a qualsiasi individuo o azienda di utilizzare le Proprietà Olimpiche per fuorviare il pubblico creando la falsa impressione che vi sia una associazione con i Giochi.

In tale scenario, è stato emanato il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante: “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”.

La legislazione speciale italiana, rafforza la legislazione ordinaria esistente in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale riservando l’uso delle Proprietà Olimpiche esclusivamente agli aventi diritto e vietando espressamente la registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, in qualsiasi lingua, di parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo Olimpico, i Giochi Olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni Olimpiche, tra i quali le parole “Olimpico” e “Olimpiade” e “Milano Cortina 2026” ed espressioni equivalenti. Essa contiene, altresì, il divieto di porre in essere attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti, note come Ambush Marketing e la previsione di specifiche sanzioni e misure contro tali pratiche commerciali sleali.

In particolare, l’art. 5-bis di detta legge dispone che:

  • L’uso delle Proprietà Olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore dei Giochi, alla Società di cui all’articolo 3 nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

 

  • Il simbolo (emblema) Olimpico, definito nell’allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale.

 

  • Il divieto di cui sopra si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi Olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni Olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole “Olimpico” e “Olimpiade”, in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a “Milano Cortina”, anche nella forma estesa “Cortina d’Ampezzo”, in combinazione con l’anno 2026, ivi comprese le varianti “venti ventisei” e “duemila ventisei”.

 

  • Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

L’art. 10 di detta legge statuisce, altresì, che:

  • Sono vietate le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione dei Giochi, non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

 

  • Costituiscono, quindi, attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate:

 

 

  1. La creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e i Giochi idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;
  2. La falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale dei Giochi;
  3. La promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione dei Giochi e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;
  4. La vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo dei Giochi ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati.

Infine, ai sensi dell’art. 12 di detta legge, l’indebito utilizzo delle Proprietà Olimpiche è qualificato come illecito amministrativo assoggettabile a sanzione pecuniaria da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvo che la condotta costituisca reato o un più grave illecito amministrativo. E’ previsto, altresì, ad opera della Guardia di Finanza, il sequestro o la descrizione nel corso dei Giochi di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui alla legge.

Il testo ufficiale Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/12/121/sg/pdf

 

  1. Ambush Marketing

Come si vede, l’espressione Ambush Marketing include ogni tentativo intenzionale e non intenzionale di creare un'associazione commerciale falsa o non autorizzata Giochi Olimpici e Paralimpici con il Movimento Olimpico in generale e in definitiva comprende: i. l'uso da parte di una società non-partner di strategie originali e creative per generare una falsa associazione con i Giochi Olimpici, ii. Le attività di società non-partner che intenzionalmente o non intenzionalmente interferiscono con le legittime attività di marketing degli Olympic Partners ovvero le attività di promozione e/o commercializzazione parassitaria, ingannevoli, fraudolente intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici autorizzati dai soggetti organizzatori dei Giochi Olimpici al fine di ricavarne un profitto economico, iii. la violazione da parte di una società non-partner delle varie leggi che proteggono l'uso segni distintivi e immagini legati ai Giochi Olimpici, ovvero, in assenza di autorizzazione, pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti e/o servizi utilizzando le Proprietà Olimpiche atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione anche indiretta tra il prodotto o il servizio e il CIO e gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici o con i Giochi stessi.

L’ampiezza di tale definizione, tuttavia, lascia ben emergere che si tratta di un fenomeno molto ampio ed in continua evoluzione nel quale rientrano strategie ed attività delle più svariate tipologie che possono creare, anche in maniera non intenzionale, una associazione non autorizzata con l’evento olimpico e paralimpico che la legge italiana vieta e il Comitato Organizzatore dei Giochi intende perseguire e prontamente reprimere.

@ ottobre 2020 Milano Cortina 2026 Tutti i diritti sono riservati.

Il presente documento contiene linee guida alla tutela delle Olympic Properties in Italia. Le linee guida potranno essere riviste e integrate in seguito, laddove necessario.